Il risarcimento per errore medico è una delle questioni più delicate in materia di responsabilità sanitaria.
La legge Gelli-Bianco del 2017 ha uniformato il quadro normativo, stabilendo che sia le strutture sanitarie pubbliche sia quelle private rispondono contrattualmente verso il paziente, mentre il medico che vi opera risponde in via extracontrattuale, salvo i casi in cui esista un contratto diretto con il paziente (ad esempio in prestazioni private individuali) che può determinare un diverso inquadramento della responsabilità.
Le differenze tra pubblico e privato, quindi, non sono più tanto giuridiche quanto pratiche e organizzative. Comprenderle è fondamentale per orientarsi nel percorso di tutela e ottenere un equo risarcimento sanitario.
La responsabilità della struttura sanitaria
Ospedali, cliniche convenzionate e strutture private non convenzionate hanno tutte un dovere contrattuale nei confronti del paziente. In caso di errore medico, la richiesta di risarcimento danni malasanità viene indirizzata alla struttura, che risponde per l’operato dei professionisti che vi lavorano.
Questo consente al paziente di agire direttamente contro l’ente, con un termine di prescrizione più ampio (10 anni) e con un onere probatorio meno gravoso rispetto all’azione contro il singolo medico.
La responsabilità del professionista
In via generale, il medico che opera in una struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde in sede extracontrattuale.
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Per il paziente ciò comporta un termine di prescrizione più breve (5 anni) e un onere probatorio più gravoso: occorre dimostrare il danno, il nesso causale e la colpa del sanitario.
Eccezione: quando tra paziente e professionista esiste un rapporto diretto (ad es. prestazione libero‑professionale o privata con accordo specifico), può configurarsi una responsabilità contrattuale anche del medico, con effetti su termini e prova.
Nella pratica, la richiesta di risarcimento per errore medico si indirizza prioritariamente alla struttura, valutando il coinvolgimento del singolo caso per caso.
Risarcimenti per errori medici: differenze pratiche tra pubblico e privato
Le differenze oggi riguardano principalmente aspetti organizzativi e procedurali:
- Copertura assicurativa: gli ospedali pubblici dispongono di polizze e fondi dedicati; nel privato la tutela dipende dalla polizza professionale del medico e da quella della struttura.
- Modalità di difesa: il pubblico si avvale di uffici legali interni ed è più propenso a soluzioni conciliative (come la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.); nel privato è più frequente il ricorso al giudizio ordinario.
- Liquidazione del danno: nel pubblico interviene la compagnia assicurativa dell’ente; nel privato si negozia con la struttura o, in mancanza, con l’assicurazione del professionista.
- Tempi e gestione del contenzioso: nel pubblico i procedimenti tendono a seguire iter più standardizzati; nel privato possono esserci differenze significative a seconda delle risorse disponibili e delle coperture assicurative.
Perché rivolgersi a un avvocato esperto
Il percorso per ottenere un risarcimento per errore medico rimane complesso, sia che l’episodio sia avvenuto in ospedale sia in una clinica privata. Un avvocato esperto in responsabilità sanitaria aiuta a raccogliere la documentazione, a valutare le prove, a impostare la strategia e a stimare tempi e possibili esiti.
Inoltre, garantisce un supporto umano e costante in un momento delicato, trasformando un iter difficile in un cammino guidato e più sicuro.
Se hai subito un episodio di malasanità e vuoi richiedere un risarcimento sanitario, affidati allo Studio legale dell’avv. Monica Cipolletti: riceverai una consulenza personalizzata per tutelare i tuoi diritti e valutare le possibilità di ottenere un risarcimento equo.
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