SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE

SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE: CHI CI RESTA SECONDO LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE

by Amministrazione
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Separazione e casa coniugale

Il tema della separazione e casa coniugale è tra i più delicati nei procedimenti di diritto di famiglia. L’art. 337-sexies del Codice Civile stabilisce quanto segue:

“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. L’assegnazione è opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643.”

In pratica, quando sono presenti figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice tende ad assegnare l’abitazione al coniuge presso il quale i figli vivono stabilmente. L’obiettivo è tutelare la continuità del loro ambiente di vita, indipendentemente dal fatto che la casa sia di proprietà esclusiva o in comproprietà.

Divorzio e separazione con figli: i criteri dell’assegnazione

Nei casi di separazione consensuale con figli o di separazione con figli decisa dal giudice, il principio guida resta quello del “miglior interesse della prole”.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 20448/2022 e n. 18131/2023) ha chiarito che l’assegnazione casa coniugale è legata alla convivenza effettiva dei figli e non al mero titolo di proprietà.
Se i figli cessano di abitare stabilmente con uno dei genitori, il diritto all’uso dell’immobile può essere revocato.
Inoltre, l’assegnazione della casa coniugale non comporta automaticamente un vantaggio patrimoniale: il coniuge proprietario resta titolare delle spese straordinarie e del mutuo, mentre l’assegnatario copre i costi ordinari.  

La Cassazione ha  stabilito con l’ordinanza n. 13138/2025 che  l’assegnazione della casa può essere mantenuta solo se i figli vi abitano stabilmente, mentre la semplice intenzione di farvi ritorno non è sufficiente.

Quando non ci sono figli a chi spetta?



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In assenza di figli minori o non autosufficienti, il criterio cambia. La casa resta quindi:

  • Al coniuge proprietario esclusivo;
  • A entrambi, se l’immobile è in comproprietà, con possibilità di divisione o vendita;
  • Al titolare del contratto di affitto, salvo diverso accordo.

Separati in casa: diritti e doveri

Sempre più coppie scelgono di rimanere separate in casa per motivi economici o legati ai figli. Questa soluzione, seppur tollerata, richiede equilibrio e rispetto reciproco.
I separati in casa mantengono diritti e doveri di coabitazione limitati, ma devono evitare comportamenti che possano compromettere la serenità familiare o ledere la privacy dell’altro.
Il giudice può, in qualsiasi momento, disporre la divisione o l’uso esclusivo di parte dell’immobile, qualora la convivenza diventi insostenibile.

Richiedi un consiglio professionale

Ogni situazione di assegnazione della casa familiare richiede un’analisi personalizzata: la presenza di figli, il titolo di proprietà, le condizioni economiche e gli accordi raggiunti tra i coniugi influenzano la decisione finale.
Affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia consente di valutare ogni aspetto con equilibrio, proteggendo i propri diritti e mantenendo la serenità nei rapporti familiari.

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