Avvocato Diritto Commerciale e Societario Ancona

by Amministrazione
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CRISI DI IMPRESA: la composizione negoziata

Cosa si intende per “crisi di impresa”?

Per “crisi di impresa” si intende lo stato di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario dell’impresa stessa.

Cos’è la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa?

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è un rimedio stragiudiziale.

Qual è lo scopo della composizione negoziata?



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Lo scopo della composizione negoziata è quello di fornire aiuto alle imprese in difficoltà per prevenire lo stato di insolvenza tramite una sorta di mediazione assistita volontaria. In altri termini, gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti nel Registro delle imprese e in difficoltà, possono accedere, volontariamente, a tale procedura introdotta dal D. Legge n° 118 del 2021.

Nello specifico, cosa possono fare gli imprenditori?

Nello specifico, gli imprenditori potranno chiedere al segretario generale della Camera di commercio del luogo ove l’impresa ha la sede legale di nominare un esperto indipendente.

Qual è il compito di tale esperto indipendente?

Il compito di tale esperto indipendente è quello di agevolare le trattative tra imprenditori e creditori degli stessi e con altri eventuali soggetti interessati, affinché si trovi una soluzione per superare lo stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Cosa è previsto per la società?

Per la società è disposto che l’organo di controllo segnali l’istanza, per iscritto, all’organo amministrativo.



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Sono previsti controlli interni?

Sì, sono previsti controlli interni, infatti l’articolo 2447, commi 2 e 3, del codice civile prevede l’obbligo di nominare l’organo di controllo o del revisore per la società.

Quando deve essere nominato l’organo di controllo o del revisore?

L’organo di controllo o del revisore deve essere nominato quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando è obbligata alla revisione legale dei conti. Inoltre, tale nomina è necessaria quando la società ha superato i limiti legali per due esercizi.

E’ prevista una piattaforma telematica nazionale?

Sì, l’articolo 3 del d. legge n° 118 del 2021 prevede una piattaforma telematica nazionale, alla quale gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono accedere, attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

Da chi è gestita e controllata la piattaforma?

La piattaforma è gestita da dal sistema delle Camere di commercio tramite Unioncamere ed è controllata dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dello sviluppo economico.

Cosa è disponibile sulla piattaforma?

Sulla piattaforma sono disponibili: 1) una lista di controllo particolareggiata, contenente indicazioni per la redazione del piano di risarcimento; 2) un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; 3) un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Come scegliere l’esperto?

L’esperto va scelto da un apposito elenco formato presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Chi sono gli esperti?

Gli esperti sono: 1) dottori commercialisti, esperti contabili o avvocati, iscritti all’albo da almeno 5 anni; 2) consulenti del lavoro. Importante è che abbiano avuto documentata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa o che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione (in quest’ultimo caso può trattarsi anche di soggetto non iscritto in albi professionali).

Come avviene la nomina dell’esperto?

La nomina dell’esperto è effettuata da una commissione che si costituisce presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Da chi è composta la commissione?

La commissione è composta da: 1) un magistrato specializzato in materia di impresa, che svolge le proprie funzioni presso il Tribunale del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza; 2) un membro designato dal Presidente della Camera di commercio presso la quale è costituita la commissione; 3) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza.

Entro quanto la Commissione provvede alla nomina dell’esperto?

La Commissione provvede alla nomina dell’esperto entro 5 giorni lavorativi, attingendo all’elenco degli iscritti. Si procede secondo i criteri della rotazione e della trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente.

La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale?

Sì, la nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.

E’ prevista la pubblicazione degli incarichi conferiti e del curriculum vitae dell’esperto?

Sì. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato sono pubblicati in un’apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto nel rispetto del Regolamento (UE) n° 2016/679 e del D. lgs n° 196 del 2003.

Qual è il principale requisito dell’esperto?

Il principale requisito dell’esperto è l’indipendenza. Chi ha svolto tale incarico non può continuare ad avere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono passati due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

Come deve operare l’esperto?

L’esperto deve operare in modo professionale, riservato, imparziale oltre che indipendente. Deve essere, altresì, terzo rispetto a tutte le parti.

L’incarico dell’esperto ha una scadenza?

Sì, l’incarico dell’esperto ha una scadenza. Ai sensi dell’articolo 5 del D. legge n° 118 del 2021, l’incarico deve ritenersi concluso se dopo 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata.

Va presentata una nuova istanza di nomina?

Sì, la nuova istanza di nomina dell’esperto va presentata prima che sia decorso un anno dall’archiviazione dell’istanza stessa.

Come è gestita l’impresa in pendenza delle trattative?

In pendenza delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Ovviamente l’imprenditore deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.

Cosa deve fare il Tribunale adito?

Deve fissare le misure ritenute opportune in base alle istanze delle parti e ai loro interessi.



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