Avvocato Volontaria Giurisdizione Ancona

by Amministrazione
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VOLONTARIA GIURISDIZIONE: successioni e tutele

Che cosa è la “volontaria giurisdizione?

La “volontaria giurisdizione” è un tipo di giurisdizione che si occupa della gestione di un negozio o di un affare, per la cui conclusione è necessario l’intervento di un giudice terzo e imparziale.

Cosa fa il giudice?

Il giudice esamina gli atti che gli vengono presentati e collabora con le parti affinché le aiuti a costituire un determinato rapporto giuridico, nei casi in cui la legge non prevede le modalità dirette ai privati per provvedervi in autonomia.

Quali sono i casi in cui si ricorre alla volontaria giurisdizione?



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I casi in cui si ricorre alla volontaria giurisdizione sono: 1) l’integrazione della capacità di persone incapaci, ad esempio la necessaria autorizzazione per poter vendere un immobile intestato o cointestato a un minore; 2) la nomina di un amministratore di sostegno per tutti coloro che, per l’età o le condizioni fisiche, non sono in grado da soli a tutelare i propri interessi; 3) l’omologazione di atti societari per le attività commerciali; 4) la separazione consensuale.

Che tipo di attività è la volontaria giurisdizione?

Si può affermare che la volontaria giurisdizione è un’attività strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo. Infatti, l’autorità giurisdizionale è adita allo scopo di amministrare gli interessi dei privati affinché non vengano lesi.

Nella volontaria giurisdizione, come nel contenzioso civile, possono essere coinvolti diritti soggettivi fondamentali?

No, nella volontaria giurisdizione non possono essere coinvolti diritti soggettivi fondamentali, a differenza di quanto accade nel contenzioso civile.

Cos’è il contenzioso civile?

Il contenzioso civile è l’attività giurisdizionale volta alla risoluzione di una questione relativa alla tutela e all’attuazione di situazioni soggettive che vengono riconosciute dall’ordinamento, anche nell’ipotesi di inerzia e contrarietà dei soggetti obbligati a rispettarle e a eseguirle.



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Qual è la differenza tra contenzioso civile e volontaria giurisdizione?

La differenza tra contenzioso civile e volontaria giurisdizione riguarda innanzitutto la natura del provvedimento finale: i provvedimenti, emessi in sede di contenzioso civile, serve a regolare stabilmente il rapporto controverso tra le parti in lite; in sede di volontaria giurisdizione, il provvedimento è emesso per ragioni di opportunità, pertanto potrebbe mutare nel tempo e, inoltre, può essere in ogni tempo revocato o modificato.

E’ necessario presentare un ricorso per il giudizio di volontaria giurisdizione?

Sì, per il giudizio di volontaria giurisdizione è necessario presentare un ricorso al giudice.

Come si svolge il procedimento di volontaria giurisdizione?

Il procedimento di volontaria giurisdizione ha la peculiarità di svolgersi in camera di consiglio ex articolo 737 e seguenti del codice di procedura civile. Ciò vuol dire che non si svolge né nelle forme ordinarie né in pubblica udienza e il giudice decide senza la presenza del pubblico.

Quale deve essere la forma del ricorso?

La forma del ricorso deve avere la forma scritta, ma in casi eccezionali e di urgenza può essere proposto oralmente.

Il ricorso, quale atto introduttivo, a chi va notificato?

Il ricorso, quale atto introduttivo, va notificato agli eventuali soggetti controinteressati. Ciò accade quando esso riguarda anche gli interessi di soggetti diversi dal ricorrente.

Il giudice ha necessità del parere di altri organi?

Sì, talvolta il giudice ha necessità di avere il parere di altri organi. Tuttavia, trattasi di un parere obbligatorio non vincolante.

Quali sono questi organi che potrebbero essere sentiti preventivamente?

Gli organi che potrebbero essere sentiti preventivamente sono: il Pubblico Ministero, il protutore, il comitato dei creditori e l’ufficio del genio civile.

Che forma assume il provvedimento contenente la decisione del giudice?

Il provvedimento contenente la decisione del giudice può assumere la forma del decreto motivato o dell’ordinanza o della sentenza, a seconda della finalità perseguita.

L’efficacia del provvedimento è sottoposta a un termine?

Sì, talvolta l’efficacia del provvedimento è sottoposta a termine.

Il decreto e l’ordinanza possono essere oggetto di reclamo?

Sì, il decreto e l’ordinanza possono essere oggetto di reclamo, come previsto dal codice di procedura civile.

A chi va presentato il reclamo?

Il reclamo va presentato dinanzi al giudice immediatamente superiore.

Entro quanto va presentato il reclamo?

Il reclamo va presentato entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto o di notificazione.

Il reclamo può essere presentato anche dal Pubblico Ministero?

Sì, il reclamo può essere presentato anche dal Pubblico Ministero, sempre entro dieci giorni e, ovviamente, solo con riguardo a quei decreti del tribunale e del giudice tutelare per i quali il suo parere sia stato necessario.

E se la decisione del giudice fosse contenuta in sentenza?

Se la decisione del giudice fosse contenuta in sentenza, per impugnarla è necessario ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione.

I provvedimenti emessi in camera di consiglio possono essere revocati o modificati?

Sì, i provvedimenti emessi in camera di consiglio possono essere revocati o modificati ex articolo 742 del codice di procedura civile.

Quando può essere chiesta la revoca?

La revoca può essere chiesta quando si presentato vizi di legittimità e vizi di merito.

Che efficacia ha la revoca?

La revoca ha efficacia retroattiva, salvo nell’ipotesi di motivi sopravvenuti.

In cosa consiste, invece, la modifica?

La modifica consiste sia in una revoca parziale sia in un’integrazione del provvedimento.

Chi è il giudice tutelare?

Il giudice tutelare è l’organo giudiziario che esercita la volontaria giurisdizione. E’ un giudice del Tribunale al quale vengono affidate le controversie che hanno ad oggetto questioni relative all’integrazione della capacità di persone incapaci o alla nomina di un amministratore di sostegno per tutti coloro che, per l’età o le condizioni fisiche, non sono in grado da soli a tutelare i propri interessi o all’omologazione di atti societari per le attività commerciali o alla separazione consensuale.

Chi tutela tale giudice?

Tale giudice, definito proprio “tutelare”, è chiamato a salvaguarda i soggetti deboli, quali i minorenni e gli incapaci. Ecco perché la sua funzione è essenziale: adotta i provvedimenti nell’esclusivo interesse del soggetto.

Cosa fa il giudice tutelare?

Il giudice tutelare ha diversi compiti, tra cui: nomina dell’amministratore di sostegno, adozione di provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto, autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di persona minorenne, convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio, ecc..



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