Avvocato Diritto di Famiglia Ancona

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IL GIUDICE TUTELARE

Chi è il giudice tutelare?

Il giudice tutelare è l’organo giudiziario che esercita la volontaria giurisdizione. E’ un giudice del Tribunale al quale vengono affidate le controversie che hanno ad oggetto questioni relative all’integrazione della capacità di persone incapaci o alla nomina di un amministratore di sostegno per tutti coloro che, per l’età o le condizioni fisiche, non sono in grado da soli a tutelare i propri interessi o all’omologazione di atti societari per le attività commerciali o alla separazione consensuale.

Chi tutela tale giudice?

Tale giudice, definito proprio “tutelare”, è chiamato a salvaguarda i soggetti deboli, quali i minorenni e gli incapaci. Ecco perché la sua funzione è essenziale: adotta i provvedimenti nell’esclusivo interesse del soggetto.

Cosa fa il giudice tutelare?



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Il giudice tutelare ha diversi compiti, tra cui: 1) autorizza i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio di figli minori; 2) nomina un curatore speciale ai figli minori, in caso di conflitto; 3) adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto, oltre a nominare il tutore e il protutore; 4) autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di persona minorenne; 5) emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore, disposto dal servizio sociale; 6) vigila per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informare il pubblico ministero; 7) autorizza il rilascio del documento valido per l’espatrio al minore che non ha l’assenso dei genitori o di chi esercita la potestà; 8) convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal sindaco.

Ai sensi dell’articolo 337 del codice civile, il giudice tutelare su cosa esercita un potere di vigilanza?

Ai sensi dell’articolo 337 del codice civile, il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni stabilite per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.

Cos’è la responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è l’insieme dei diritti e dei doveri, individuati dalla legge, che ciascun genitore ha nei confronti dei figli. In particolari ipotesi la responsabilità genitoriale è esercitata da un solo genitore.

La responsabilità genitoriale ha sostituito la vecchia “potestà genitoriale”?

Sì, esattamente.



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Cosa accade se un genitore pone in essere una condotta pregiudizievole ai figli?

Ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, nel caso in cui un genitore pone in essere una condotta pregiudizievole ai figli, il giudice può adottare i provvedimenti più adatti e convenienti per i figli e può disporre l’allontanamento degli stessi dalla residenza familiare oppure può disporre l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

I provvedimenti di cui sopra possono essere revocati?

Sì, i provvedimenti di cui sopra possono essere revocati in qualsiasi momento.

Cosa accade quando il patrimonio del minore è male amministrato?

Ai sensi dell’articolo 334 del codice civile, qualora il patrimonio del minore fosse male amministrato, il tribunale può stabilire a quali condizioni i genitori possono continuare ad amministrarlo oppure può rimuovere entrambi i genitori o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

Chi si occuperà dell’amministrazione del patrimonio del minore, qualora venissero rimossi entrambi i genitori?

Qualora venissero rimossi entrambi i genitori, dell’amministrazione del patrimonio del minore si occuperà un curatore.

Che funzioni ha il giudice tutelare?

Il giudice tutelare ha funzioni attive e di controllo. Egli “soprintende alle tutele e alle curatele”. Per l’esercizio delle sue funzioni può, tuttavia, avvalersi dell’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi sono corrispondenti a tali funzioni.

Cosa si intende per “denunzie al giudice tutelare”?

Per “denunzie al giudice tutelare” si intende il diritto del giudice tutelare di essere informato sul fatto che ha dato luogo all’apertura della tutela da chi vi è tenuto. Nello specifico, a norma dell’articolo 345 del codice civile, il giudice tutelare, entro dieci giorni, deve essere informato: 1) dall’ufficiale dello stato civile circa la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli minorenni oppure circa la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti; 2) dal notai che procede alla pubblicazione di un testamento in cui è contenuta la designazione di un tutore o di un protutore; 3) dai parenti entro il terzo grado; 4) da chi è stato designato come tutore o protutore.

Cos’è il registro delle tutele?

Il registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, è il registro nel quale sono iscritti tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le tutele. Nello specifico, il cancelliere vi riporta: l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e di tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimonio del minore.

L’istituto di pubblica assistenza può esercitare i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito?

Sì, l’istituto di pubblica assistenza può esercitare i poteri sul minore ricoverato o assistito. Ai sensi dell’articolo 402 del codice civile può farlo fino a quando non venga nominato un tutore e nei casi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Il giudice tutelare, tuttavia, ha la facoltà di deferire la tutela all’istituto di assistenza o all’ospizio oppure può nominare un tutore ai sensi dell’articolo 354 del codice civile.

In cosa consiste l’autorizzazione all’interruzione volontaria della gravidanza di persona minorenne?

Il giudice tutelare può autorizzare l’interruzione volontaria della gravidanza di persona minorenne, nei primi novanta giorni, quando manca l’assenso dei genitori o dell’unico genitore che esercita la responsabilità genitoriale oppure quando manca l’assenso del tutore.

Come si ricorre al giudice tutelare in questa ipotesi?

Prima di ricorrere al giudice tutelare, la minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione o ad un medico di base. Tali soggetti, entro sette giorni, redigono e inviano una relazione al giudice tutelare, territorialmente competente, il quale provvede a sentire la minore. Entro cinque giorni, il giudice tutelare decide. Si ricorre al giudice tutelare anche nel caso in cui si tratta di minore incinta interdetta per infermità di mente.



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