Avvocato per Casi di Malasanità Ancona

by Amministrazione
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Cosa si intende con il termine “malasanità”?

Con il termine “malasanità”, coniato nel linguaggio giornalistico, si intende la situazione di disfunzione del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento al personale medico cui è affidata la salute del cittadino.

Cos’è il sistema sanitario nazionale?

Il sistema sanitario nazionale è l’insieme delle istituzioni, delle persone e delle risorse diretto a garantire e a fornire l’assistenza sanitaria posta a tutela della salute della popolazione.

La “salute” è diritto fondamentale di ogni individuo?

Sì. La Costituzione italiana, all’articolo 32, dispone che la “salute” è diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e sono garantite cure gratuite agli indigenti.



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La “malasanità” è un errore medico?

Sì, la “malasanità” è un errore medico. Ad essere sotto accusa, nello specifico, non è solo la mancata organizzazione nelle strutture ospedaliere, ma anche la condotta (colposa) dei sanitari.

Cosa si intende per “condotta colposa”?

Per condotta colposa si intende quel comportamento connotato dalla negligenza, dalla imprudenza e dalla imperizia ovvero conseguente alla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell’articolo 43 del codice penale.

Quali sono, in particolare, i casi di malasanità?

In particolare, i casi di malasanità sono: intervento chirurgico non necessario, lesione agli organi interni, mancato riconoscimento di una frattura, diagnosi errata, mancata esecuzione degli esami necessari al fine di dare una diagnosi corretta, errore nell’uso dei farmaci, danni alla madre o al feto durante l’operazione del parto, sofferenze fetali per tardivo ricorso al parto cesareo, diagnosi ginecologiche errate con conseguenze per il feto.

Cosa si può fare se si è “vittima” della malasanità?



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Nel momento in cui ci si rende conto di essere stato “vittima” della malasanità, innanzitutto, bisogna rivolgersi ad un avvocato.

Sono di complessa risoluzione le ipotesi di malasanità?

Sì, le ipotesi di malasanità non sono facilmente risolvibili perché molto spesso sono coinvolti più soggetti, non mancando i casi in cui l’ipotesi è originata dal mal funzionamento dei macchinari utilizzati dai sanitari. Sorgono così interazioni tra il personale medico, l’organizzazione e gli strumenti tecnici necessari.

L’errore medico è sempre conseguenza dell’inesperienza del sanitario?

No. L’errore medico e, quindi, la malasanità possono essere conseguenza di diversi fattori. Anche dello stato d’animo, al momento, del sanitario. Possono conseguire, inoltre, alla carenza del personale, a problemi di comunicazione, ecc. .

Ci sono altri diritti da tutelare, oltre al diritto alla salute?

Sì. Oltre al diritto alla salute, occorre tutelare anche il diritto alla dignità della persona, il diritto a continuare le cure necessarie, il diritto di informazione e il diritto alla qualità del servizio.

Cosa significa “diritto alla dignità della persona”?

Ogni persona ha il diritto di essere curato e assistito in strutture idonee e adeguate e a prescindere dalla gravità o meno del caso.

Su cosa un paziente deve essere informato?

Un paziente deve essere informato sempre sul tipo di trattamento per poter acconsentirvi. Nel c.d. consenso informato, infatti, devono essere indicati lo scopo dell’intervento, le conseguenze, le possibilità di riuscita e di insuccesso e le eventuali complicazioni.

E se al paziente non fosse fornito alcun consenso informato?

Se al paziente non fosse fornito alcun consenso informato, lo stesso avrebbe diritto al risarcimento del danno, anche nel caso in cui l’intervento fosse stato eseguito correttamente ma non fosse stato risolutivo.

Si può, dunque, essere risarciti per casi di malasanità?

Certo che sì.

Come si richiede il risarcimento dei danni per malasanità?

Per richiedere il risarcimento dei danni per malasanità, prima di poter instaurare un giudizio, è necessario chiedere una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile oppure procedere mediante l’istituto della mediazione.

Cos’è una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite?

Una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile, è una procedura attraverso cui il Tribunale nomina un consulente tecnico di ufficio affinché accerti preliminarmente l’an e il quantum della responsabilità medica. E’ sulla base di tale perizia che si deciderà se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

Nei confronti di chi può essere instaurato il giudizio per chiedere il risarcimento dei danni per malasanità?

Il giudizio per chiedere il risarcimento dei danni per malasanità può essere instaurato sia nei confronti del medico o della struttura sanitaria sia nei confronti della compagnia presso la quale l’uno o l’altra sono assicurati. Ciò è quanto emerge dalla Legge n° 24 del 2017, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, in tema di responsabilità medica.

Cos’è la responsabilità medica?

La responsabilità medica è la responsabilità che sorge in capo al professionista che esercita un’attività sanitaria (c.d. responsabilità professionale) per danni causati al paziente per errore, omissione o violazione degli obblighi relativa all’attività svolta.

Quando sorge la responsabilità medica in capo al professionista che esercita un’attività sanitaria?

La responsabilità medica sorge in capo al professionista che esercita un’attività sanitaria quando vi è il c.d. rapporto causale tra la condotta posta in essere dallo stesso e la lesione alla salute psico-fisica del paziente, a prescindere dalle condizioni in cui versa la struttura sanitaria.

La responsabilità civile dei medici è contrattuale o extracontrattuale?

In seguito alla già citata Legge Gelli-Bianco, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, mentre rispondono a titolo di responsabilità contrattuale le strutture sanitarie.

L’assicurazione per la responsabilità medica è obbligatoria?

Sì. Con l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, è obbligatorio per i medici, che entrano in rapporto diretto con i pazienti, e per le strutture sanitarie pubbliche e private la stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi che conseguono all’esercizio dell’attività medica.

E se tale polizza mancasse come potrebbero tutelarsi i pazienti, vittime di malasanità?

Se dovesse mancare la polizza assicurativa, i pazienti vittime di malasanità possono rivolgersi Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

La responsabilità medica è anche penale?

Sì, ai sensi dell’articolo 596 sexies del codice penale, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.



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