Quali sono i danni risarcibili per malasanità?

by Amministrazione
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Quali sono i danni risarcibili per malasanità?

I DANNI RISARCIBILI PER MALASANITA’

Quali sono i danni risarcibili in sede di giudizio civile?

In sede di giudizio civile, i danni risarcibili sono il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.

Cosa si intende per “danno patrimoniale”?

Per “danno patrimoniale” si intende la lesione di un interesse avente natura patrimoniale, consistente sia in una diminuzione del patrimonio del danneggiato (c.d. danno emergente) sia nel mancato guadagno a causa del danno stesso (c.d. lucro cessante), ai sensi dell’articolo 1223 del codice civile (rubricato “Risarcimento del danno”). In altri termini, riguarda il patrimonio e non la persona del soggetto danneggiato.

Cosa si intende per “danno non patrimoniale”?



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Per “danno non patrimoniale” si intende la sofferenza psico-fisica cagionata al danneggiato dalla condotta illecita altrui. Esso, in altri termini, non può essere né monetizzato né quantificato immediatamente, in quanto non comportano una perdita economica per il danneggiato. Incide sulla sfera personale del soggetto danneggiato.

In caso di malasanità, ci troviamo di fronte a quale tipo di responsabilità?

In caso di malasanità, si parla di c.d. responsabilità medica.

Cos’è la responsabilità medica?

La responsabilità medica è la responsabilità che sorge in capo al professionista che esercita un’attività sanitaria (c.d. responsabilità professionale) per danni causati al paziente per errore, omissione o violazione degli obblighi relativa all’attività svolta.

Quando sorge la responsabilità medica in capo al professionista che esercita un’attività sanitaria?

La responsabilità medica sorge in capo al professionista che esercita un’attività sanitaria quando vi è il c.d. rapporto causale tra la condotta posta in essere dallo stesso e la lesione alla salute psico-fisica del paziente, a prescindere dalle condizioni in cui versa la struttura sanitaria.



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Nei confronti di chi può essere instaurato il giudizio per chiedere il risarcimento dei danni per malasanità?

Il giudizio per chiedere il risarcimento dei danni per malasanità può essere instaurato sia nei confronti del medico o della struttura sanitaria sia nei confronti della compagnia presso la quale l’uno o l’altra sono assicurati. Ciò è quanto emerge dalla Legge n° 24 del 2017, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, in tema di responsabilità medica.

La responsabilità civile dei medici è contrattuale o extracontrattuale?

In seguito alla già citata Legge Gelli-Bianco, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, mentre rispondono a titolo di responsabilità contrattuale le strutture sanitarie.

Nell’ipotesi di malasanità, qual è il danno emergente?

In caso di malasanità, il danno emergente è la perdita di un’utilità già costituente il patrimonio del danneggiato, persa per una causa dipendente dalla responsabilità medica, addebitabile alla struttura sanitaria o al medico. Possono essere, ad esempio, il costo delle spese mediche sostenute, come visite ed esami effettuati o il costo delle spese sostenute per l’assistenza sanitaria, anche a domicilio.

Cosa occorre per chiedere al giudice il risarcimento delle suddette spese?

Per chiedere al giudice il risarcimento delle suddette spese occorre produrre in giudizio idonea documentazione delle stesse.

Il lucro cessante per malasanità qual è?

Il lucro cessante per malasanità è la perdita di reddito che può conseguire al mancato guadagnato patrimoniale che il danneggiato avrebbe avuto se non fosse stato vittima di malasanità. Nello specifico, è la perdita di reddito derivante dall’attività lavorativa del danneggiato ovvero la perdita della capacità lavorativa dello stesso, che può essere permanente o temporanea, più o meno grave.

Ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile, il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Può, quindi, essere richiesto per malasanità?

Oggi, sì, è possibile chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale.

Da cosa è costituito il danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale è costituito da singole voci: il danno biologico e il danno morale.

Cos’è il danno biologico?

Ai sensi dell’articolo 138 delle assicurazioni (D. Legislativo n° 209/2015), il danno biologico è la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona che, accertata mediante pratiche medico-legali, incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, producente reddito.

Da chi viene quantificato il danno biologico?

Il danno biologico viene quantificato dal medico legale, che ha il compito di dimostrarne la reale esistenza e specificarne la tipologia.

Come viene quantificato il danno biologico?

Il danno biologico viene quantificato in punti espressi in percentuale e 100 corrisponde al grado massimo della lesione. Pertanto, maggiore sarà il danno riportato dal soggetto, vittima di malasanità, maggiore sarà la percentuale assegnata dal medico legale.

Che differenza c’è tra danno biologico temporaneo e danno biologico permanente?

Il danno biologico temporaneo è quantificato nei giorni necessari per la guarigione dalla malattia derivante dalla lesione psico-fisica patita; il danno biologico permanente viene calcolato dal medico legale sulla bade di determinate tabelle, previste per legge.

All’interno del danno biologico è ricompreso anche il danno psichico o psichiatrico?

Sì, all’interno del danno biologico è ricompreso anche il danno psichico o psichiatrico, da intendere quale alterazione dello stato psichico della persona vittima di malasanità o, anche, della persona che ha perso un parente a causa della stessa.

Cosa si intende per danno morale?

Per danno morale si intende la sofferenza soggettiva cagionata da un fatto illecito.

Come viene quantificato il danno morale?

Il danno morale viene quantificato come una frazione del danno biologico. Maggiore è il danno biologico patito dal soggetto danneggiato, maggiore sarà la sofferenza patita dallo stesso.

Ci sono altre tipologie di danno non patrimoniale?

Sì. Esse sono:

1) danno esistenziale, relativo al cambiamento delle abitudini di vita del soggetto;

2) danno estetico, conseguente a una lesione dell’aspetto esteriore;

3) pregiudizio relazionale, se sono compromessi i rapporti con le altre persone;

4) danno catastrofale, quando il soggetto è stato in grado di percepire consapevolmente la situazione dannosa;

5) danno da perdita di chance;

6) violazione del diritto di autodeterminazione;

7) danno da perdita anticipata della vita;

8) danno da perdita del rapporto parentale, quando muore un congiunto.

Cosa sono le tabelle di Milano?

Le tabelle di Milano sono uno strumento utilizzato al fine di quantificare quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.



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